IPPC/IED: Autorizzazione Integrata Ambientale

La Direttiva 61/96/CE, meglio conosciuta come con l'acronimo IPPCIntegrated Pollution Prevention & Control – ha introdotto il concetto di "valori limite di emissione" basati sulla individuazione di standard tecnologici e gestionali da individuare a livello europeo: BAT – Best Available Techniques.

In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 372/99, successivamente sostituito dal D.Lgs. 59/05, a sua volta integrato nel codice ambientale (D.Lgs. 152/06 - Parte II), che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso, a determinate condizioni, e che sostituisce ogni altro visto, nulla osta parere o autorizzazione in materia ambientale.

Lo strumento di coordinamento tra tutti i soggetti pubblici interessati è la conferenza dei servizi che fornisce all'autorità competente le determinazioni per il rilascio dell'autorizzazione entro 150 giorni. L'autorizzazione dovrà prevedere le condizioni per l'esercizio e i valori limite di emissione (VLE) di inquinanti, valori limite che non possono superare i limiti di legge vigenti e devono essere basati sulle BAT, con riferimento alle linee guida nazionali ma senza imporre tecniche specifiche. L'autorizzazione dovrà contenere i requisiti di controllo e dovrà far riferimento anche a condizioni di esercizio non normale quali i malfunzionamenti piuttosto che gli avvii e gli arresti momentanei e definitivi.

L'analisi integrata è quindi l'approccio che dovrebbe consentire, sia in fase di progettazione sia in fase di istruttoria per l'autorizzazione di un impianto industriale, l'individuazione della migliore tecnica adottabile. Tra tutte le soluzioni disponibili, la normativa fornisce i criteri di riferimento che devono essere tenuti in considerazione, in generale o nei casi specifici, quando si effettua la valutazione delle tecniche, tenendo nella dovuta evidenza anche i probabili costi e benefici ed i principi di precauzione e prevenzione:

  • impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
  • impiego di sostanze meno pericolose
  • sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti
  • processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale
  • progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo scientifico
  • natura, effetti e volume delle emissioni in questione
  • date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
  • tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile
  • consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica
  • necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi
  • necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente
  • informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.

Si tratta di indicazioni molto generali che necessitano di ulteriori approfondimenti di carattere tecnico-economico e procedimentale, nonché lo sviluppo di un approccio gerarchico, soprattutto per i casi più complessi. Tutto ciò è quanto è stato elaborato nella redazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, che "pur non costituendo più un riferimento normativo, possono essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate ed approfondite dai Bref comunitari".

Per tecniche "disponibili" si intendono quelle tecniche sviluppate su una scala tale da poter essere implementate nel settore industriale in condizioni di economicità e fattibilità tecnica. L'individuazione delle BAT per il settore ceramico che è stata elaborata a livello comunitario con il contributo dell'industria ed approvazione della Commissione europea (BREF Ceramics) dimostra, chiaramente, l'importanza delle azioni primarie legate al processo, quali ad esempio la scelta ottimale delle materie prime. Le migliori tecniche sono tali in quanto associano ad una migliore performance ambientale dei vantaggi economici; ad esempio, misure di risparmio energetico basate sulla riduzione del tempo di cottura comportano una riduzione delle emissioni e un risparmio economico. Misure secondarie, "end of pipe", solo in casi rari, comportano benefici economici e spesso determinano nuovi impatti sull'ambiente, quali ad esempio la formazione di rifiuti da trattare e smaltire, con ulteriore dispendio energetico.


La maggior parte degli impianti di produzione di laterizi sono stati soggetti all'IPPC e, quindi, interessati dal processo di valutazione finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo tempi e modi definiti a livello regionale/provnciale, fin dal 2007, in conformità alla definizione di impianto ceramico:

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3.

Tale definizione è stata modificata da D.Lgs. 46/2014, che recepisce la Direttiva IED sulle emissioni industriali, con l'eliminazione del riferimento al volume del forno ed alla densità di carico, uniformandosi in tal modo a quella utilizzata in Emissions Trading

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

Il D.Lgs. 46/14 ha inoltre esteso a 10 anni dal primo rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo/riesame, il rinnovo delle AIA (precedentemente fissato in 5 anni; 6 per impianti certificati ISO 14001 e 8, se registrati EMAS), prevedendo, in ogni caso, il rinnovo entro 4 anni dalla pubblicazione delle nuove BAT Conclusions per il settore di attività (per il comparto ceramico non è al momento previsto l'aggiornamento del BREF e delle BAT conclusions).

Non è più previsto, quindi, l'obbligo di presentare la domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. Anche se i decreti AIA prevedono espressamente una data di scadenza e la prescrizione di presentare istanza di rinnovo sei mesi prima (la cui omissione è potenzialmente sanzionabile), l'orientamento del Ministero dell'Ambiente, riportato nella circolare del 27/10/14), è quello di ritenere che alle AIA vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto si debbano applicare le nuove previsioni.

Altra importante novità introdotta dal D.Lgs. 46/14 è la relazione relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee che è prevista nei casi in cui l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Relazione riferimento

Il DM disciplina gli obblighi, le modalità e le tempistiche per gli impianti di competenza nazionale ed estende anche agli impianti soggetti ad AIA regionale l'esecuzione della procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. 272/14 (schema a blocchi in figura) per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

In questo caso il decreto non stabilisce però i termini entro i quali tale attività dovrà essere eseguita, demandando di fatto la definizione delle scadenze alle singole Regioni.

Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, ad esempio, l'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento va comunicata entro il 30 aprile 2015 (delibera di Giunta n. 245/2015). I risultati delle verifica dovranno essere presentati contestualmente al Report annuale, caricando uno o più allegati sul portale regionale IPPC-AIA secondo le consuete modalità. È previsto che, nei casi di particolare complessità, il gestore può chiedere all'Autorità Competente, entro il 30 aprile 2015, una proroga di ulteriori tre mesi.

Relativamente, invece, ai contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione definitiva delle attività, questi sono riportati nell'allegato 2 al D.M. 272/14.


Poiché la Regione Emilia Romagna, in cui ricade il distretto di Sassuolo, è molto attiva sul tema, Confindustria Ceramica – con cui ANDIL condivide la gestione dell'area ambiente – ha sviluppato congiuntamente con la Provincia di Modena, alcuni modelli operativi per l'industria ceramica, che possono essere usati come riferimento anche per i laterizi, essendo libera la forma di presentazione della documentazione di verifica.

Riportiamo di seguito le indicazioni trasmesse da Confindustria Ceramica ed i 4 modelli predisposti per la ceramica.

Soggetti obbligati e contenuto dell'adempimento

Tutti gli operatori di installazioni in AIA esistenti devono necessariamente condurre almeno la "verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento". Questo comporta l'attuazione delle prime tre fasi della procedura descritta nell'allegato 1 al DM 272/2014:

  • Fase 1: valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità

> è possibile utilizzare il modello operativo, in formato excel, predisposto dalla Provincia di Modena

  • Fase 2: valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza

> è possibile utilizzare il modello operativo, in formato excel, predisposto dalla Provincia di Modena

  • Fase 3: se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito e sicurezza del'impianto

> è possibile utilizzare lo schema di relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'Associazione

Indicazioni per la compilazione del modello operativo

  • nel Foglio I, inserire i riferimenti anagrafici dell'impresa
  • nel Foglio II, va specificato (utilizzando il codice 1/0) quali attività che coinvolgono sostanze o miscele pericolose sono svolte in azienda. Normalmente le imprese ceramiche "utilizzano" tali sostanze mentre non effettuano "produzione" o "formazione di intermedi di degradazione". Per le aziende che hanno in essere un'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali occorre segnalare l'attività di "rilascio".
  • nel Foglio III, ai fini della verifica dei quantitativi, dovranno essere considerate le sostanze o le miscele che hanno una scheda dati di sicurezza con classificazione "pericoloso", secondo le indicazioni contenute nel foglio stesso. Si suggerisce di compilare le righe inserendo le seguenti informazioni: Gruppo omogeneo di appartenenza - Nome commerciale della sostanza/miscela - Componente che rende pericolosa la miscela - Stato fisico.
    Si dovrà quindi selezionare la frase di pericolo H pertinente ed indicare il relativo quantitativo. Si riporta un esempio di compilazione e, poiché per le miscele possono non essere disponibili le schede di sicurezza redatte ai sensi del nuovo Regolamento CLP, la tabella per la conversione delle frasi di rischio R in frasi di pericolo H.

Indicazioni per la compilazione della relazione tecnica di accompagnamento

Se le soglie quantitative delle sostanze/miscele pericolose risultano superate, anche in una sola classe, bisogna procedere alla valutazione della reale possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. A tal fine si può utilizzare lo schema di relazione predisposto dall'Associazione che dovrà essere opportunamente adattato alla situazione aziendale.

Evidentemente se la valutazione condotta sul proprio sito dovesse condurre a ritenere possibile la contaminazione di suolo e acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio di una o più sostanze pericolose pertinenti, il gestore dovrà elaborare con riferimento ad esse una relazione di riferimento.


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