ETS secondo periodo: monitoraggio, certificazione e comunicazione quote
I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva sono tenuti a monitorare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra, secondo le linee guida comunitarie (Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004) ed il relativo decreto di recepimento DEC/RAS/854/05.
Da sottolineare l'art. 19 del Decreto 854, secondo cui "il carbonio organico contenuto nell'argilla, pur citato tra le fonti di emissione, non è oggetto di specifiche prescrizioni". Tale semplificazione Tale esclusione, oltre ad evitare il costo dell'elevato numero (visto il grado di incertezza della concentrazione del C organico) di valutazioni analitiche dell'argilla, determina una consistente riduzione delle emissioni da restituire: ad esempio, la presenza di appena l'1% di C nell'argilla può comportare un aumento delle emissioni di CO2 di circa il 25%.
Utile riferimento per il monitoraggio delle emissioni di CO2 degli impianti di produzione di laterizi sono le linee guide di settore elaborate dall'ANDIL, con il supporto di Ernst&Young.
L'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati Membri provvedono affinché il gestore di ciascun impianto regolato dalla Direttiva comunichi annualmente le emissioni di gas ad effetto serra effettivamente rilasciate in atmosfera dall'impianto. Il 13 marzo 2006 è stato emanato il decreto DEC/RAS/115/2006 che stabilisce che la comunicazione delle emissioni di CO2 rilasciate in atmosfera sia redatta secondo appositi formati ed è ritenuta valida ed efficace, se corredata di relativo attestato di verifica.
La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità ed accuratezza dei dati e delle informazioni riferiti alle emissioni rilasciate dall'impianto, nonché dei sistemi di monitoraggio delle emissioni stesse. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato e in esito a positiva verifica della dichiarazione stessa da un verificatore accreditato.
La comunicazione deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82/05 ed inviata entro il 31 marzo di ciascun anno (per le emissioni relative all'anno precedente) a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per la restituzione delle quote di emissioni, il gestore di ciascun impianto invia alla autorità competente, tramite il Registro italiano delle emissioni (www.greta.sinanet.apat.it), una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall'impianto stesso nell'anno civile precedente, corredata da attestato di verifica.
Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione contabilizzate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, come dichiarate e verificate. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del Piano Nazionale di Assegnazione. L'Amministratore del Registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.
Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (2005-2007)
DEC/RAS 854/05 disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea c(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (2005-2007)
Linee guida per l'implementazione di un sistema di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di anidride carbonica nell'industria dei laterizi
DEC/RAS 115/06 disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra